STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENZAVIVA
TITOLO I: COSTITUZIONE
ART. 1 Denominazione e durata
E' costituita senza determinazione di durata, un'Associazione
senza scopo lucrativo, indipendente, aconfessionale ed apartitica,
sotto la denominazione di "ScienzaViva". L'Associazione
ha personalità giuridica (DPR 19/10/1977, n. 1001) e si
configura come associazione privata, che svolge funzioni
di interesse pubblico.
ART. 2 Finalità
L'Associazione nasce dalle esperienze maturate negli
anni nel campo della divulgazione scientifica, mediante
la mostra interattiva itinerante "Le Ruote Quadrate", collezione
di esperimenti interattivi (exhibit) che consentono di fare
esperienza diretta di fenomeni naturali, progettata e realizzata
dai proff. Pietro Cerreta e Canio Lelio Toglia, ed il Progetto
"Adotta un Esperimento", promosso dal prof. Roberto Battiston
istituito per diffondere la cultura scientifica nelle scuole
superiori italiane, con il coinvolgimento di docenti e studenti
in una attività di progettazione e realizzazione di exhibit.
L'Associazione ha i seguenti scopi:
- Favorire la conoscenza scientifica e tecnologica.
- Favorire la divulgazione scientifica e tecnologica e
la sperimentazione diretta di fenomeni naturali, di apparecchiature
scientifiche e di strumenti tecnici ed informatici.
- Porre in atto iniziative per facilitare l'Apprendimento,
riducendo gli svantaggi sociali, economici e personali
dell'emarginazione culturale, creata dal non accesso all'istruzione
e/o dalla disaffezione per le Scienze, la Cultura e l'Arte.
- Incentivare le attività di formazione ed aggiornamento
professionale richieste per la gestione dei musei e delle
città-centri delle scienze.
- Sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie
per un'efficace didattica della scienza e della storia
della scienza, con particolare attenzione per l'impiego
delle nuove tecnologie.
- Stimolare e promuovere formazione, aggiornamento e confronto
sulla Cultura, sulle didattiche innovative, sull'autonomia
scolastica, e su ogni altro tema ad essi connesso.
- Contrastare la dispersione scolastica, stimolando la
motivazione allo studio, alla lettura ed alla ricerca
anche applicata.
- Promuovere il confronto ed il dialogo tra la Scienza,
la Filosofia, la Letteratura e l'Arte.
- Promuovere l'integrazione e gli scambi culturali tra
popoli europei e non.
- Rivalutare e promuovere la manualità della tradizione
artigiana quale espressione di competenza e conoscenza
tecnologica.
- Favorire la comunicazione tra le scuole e tra scuole
e mondo del lavoro, istituzioni, università, aziende,
mass-media, cittadini, in modo da far crescere una diffusa
consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia
per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della
società.
- Favorire la costituzione di un organico sistema nazionale
di musei e centri scientifici e scientifico-storici.
ART. 3 Attività istituzionali e strumenti
Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 del presente
Statuto, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti
opportuni, sia di propria iniziativa, che in collaborazione
con altri Enti, Organizzazioni e privati cittadini. In particolare,
l'Associazione si propone di:
- Progettare, realizzare e gestire mostre, conferenze e dibattiti.
- Realizzare progetti, studi e ricerche nel campo della divulgazione
scientifica.
- Progettare e realizzare strumenti ed apparecchiature per
la sperimentazione diretta di fenomeni naturali.
- Gestire direttamente spazi destinati all'attività coerenti
con le finalità dell'Associazione.
- Partecipare a congressi e convegni nazionali ed internazionali.
- Realizzare e pubblicare materiale a stampa, video, software
e multimediale.
- Promuovere, organizzare o partecipare a corsi di formazione,
corsi scolastici e corsi di aggiornamento. - Raccogliere fondi
da destinare al finanziamento delle attività istituzionali
da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le
quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali,
i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali
ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti
da attività connesse a quelle istituzionali.
- Accettare incarichi da terzi per lo svolgimento di ricerche
ed iniziative di formazione.
- Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici
ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità,
progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità
di cui ai punti precedenti.
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla
realizzazione degli scopi sociali.
ART. 4 Sede sociale
La sede sociale è in Corso Garibaldi n. 83 a Calitri (Av)
e la sede virtuale è presso il sito Web dell'Associazione.
TITOLO II: I SOCI
ART. 5 Status e frequenza
L'Associazione è costituita da Persone, Persone giuridiche,
Enti riconosciuti e non, che ne condividano le finalità ed
accettino le norme stabilite dal presente statuto.
L'Associazione si compone di Soci Ordinari, Soci Sostenitori
e Soci Junior. Le Persone giuridiche e gli Enti sono rappresentati
nell'Associazione da un loro delegato maggiorenne, e hanno
diritto ad un solo voto nell'Assemblea.
I Soci Ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota
sociale annuale e la eventuale quota di ammissione, si impegnino
a partecipare in modo continuativo e permanente alle attività
dell'Associazione.
I Soci Sostenitori sono coloro che, oltre alla quota annuale,
versano all'Associazione un contributo una-tantum nella misura
minima stabilita dall'Assemblea, o che si mettono a disposizione
dell'Associazione gratuitamente al fine di garantire l'espletamento
di determinati servizi.
I Soci Junior sono soci minorenni che versano una quota annuale
ridotta e partecipano alle attività dell'Associazione.
Tutti i Soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle
cariche associative ed hanno il diritto di voto.
ART. 6 Ammissione e quota sociale
L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dal Consiglio
Direttivo, previa richiesta scritta di ammissione da parte
di chi intende entrare nella compagine associativa. L'eventuale
non ammissione dell'aspirante socio deve essere motivata e
verbalizzata dal Consiglio Direttivo. Contro il diniego di
ammissione è consentito all'aspirante socio di ricorrere all'Assemblea
degli associati, la quale delibererà sulla domanda di ammissione
con decisione definitiva ed inoppugnabile.
La qualifica di Socio si acquisisce all'atto del pagamento
integrale della quota sociale e della eventuale quota di ammissione,
nel rispetto degli importi e delle modalità fissate dall'Assemblea.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione
a titolo universale.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto
salvo quanto previsto nell'ART. 8 del presente Statuto.
ART. 7 Obblighi dei Soci
I Soci sono obbligati alla piena osservanza dello Statuto,
delle deliberazioni validamente fatte dall'Assemblea dei Soci
e dal Consiglio Direttivo nonché al rispetto dei provvedimenti
del Collegio dei Probiviri.
I Soci sono obbligati a versare la quota sociale annua nei
modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea.
ART. 8 Recesso ed esclusione
Il Socio può recedere mediante presentazione di atto scritto
da comunicare con raccomandata A.R. all'Assemblea almeno 15
giorni prima della riunione dell'Assemblea stessa. Il Socio
all'atto del recesso non ha diritto al rimborso della quota
sociale e dell'eventuale quota di ammissione.
Il Socio è escluso:
a) per morosità, ovvero mancato pagamento nei termini previsti;
b) per inosservanza delle norme statutarie e delle delibere
degli organi sociali;
c) per comportamento contrario allo spirito istituzionale
dell'Associazione o per violazione delle norme di civile convivenza.
L'accertamento delle suddette circostanze è demandato, direttamente
o su segnalazione di uno o più Soci, al Collegio dei Probiviri,
senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.
Il Socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio
associativo.
TITOLO III: AMMINISTRAZIONE
ART. 9 Organi Gli organi dell'Associazione sono:
a) Presidente;
b) Vicepresidente;
c) Consiglio Direttivo;
d) Assemblea dei Soci;
e) Collegio dei Revisori dei Conti;
f) Collegio dei Probiviri;
ART. 10 Presidente: status e funzioni
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Egli è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, presiede
il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei
Soci, è responsabile dell'elaborazione della proposta di Piano
Annuale di Attività dell'Associazione ed inoltre ha la rappresentanza
in giudizio e la firma dell'Associazione in tutte le questioni
di carattere finanziario, per la quale può concedere delega
ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno espletate
dal Vicepresidente.
ART. 11 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto dal Presidente, dal
Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre membri
eletti dall'Assemblea. Il C.D. nomina il Vicepresidente scegliendolo
nel suo seno, ed il Segretario e il Tesoriere scegliendoli
tra i Soci.
ART. 12 Nomina e durata del C.D.
I membri eleggibili del C.D. vengono nominati ogni due anni
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Non vi è limite al numero
di rielezioni dei membri del C.D.
Nel caso in cui, durante il suo mandato, un membro del C.D.
venga a cessare dalle funzioni per una qualsiasi causa, il
C.D. provvede alla nomina di un sostituto provvisorio e convoca
l'Assemblea dei Soci per designare un nuovo membro.
ART. 13 Deliberazioni del C.D.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza
della maggioranza dei membri in carica. Sono adottate con
la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto per procura
o per corrispondenza è ammesso. Nessuno può cumulare più di
due voti, compreso il proprio. In caso di parità di voti prevale
la decisione cui perviene il Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro
Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti
relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano
la firma del Presidente e del Segretario.
ART. 14 Poteri del C.D.
Il C.D. ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio
dell'Associazione e fare, o autorizzare, tutti gli atti e
le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea ai sensi dell'ART.
25 del presente Statuto. In particolare esso ha ampia facoltà
nell'attuazione di ogni iniziativa nel rispetto degli scopi
statutari.
ART. 15 Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) fondo sociale;
b) eventuali somme accantonate costituite con le eccedenze
di bilancio;
c) ogni bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione
e risultante dal Libro degli Inventari;
ART. 16 Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contributi versati una-tantum dai Soci Sostenitori;
c) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere
dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti
Pubblici, anche sotto riserva di destinazione speciale, imposta
da tali sovvenzioni e contributi;
d) finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali
ed internazionali per progetti e programmi;
e) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere
autorizzata a ricevere conformemente alla Legge, anche sotto
riserva di destinazione speciale, imposta dal donatore o dal
testatore;
f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
g) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi
resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare
il patrimonio;
i) proventi derivanti da corsi, seminari, attività museale
e di formazione didattica e professionale, ospiti residenti
per convegni o attività di studio, ricerca e tirocinio;
j) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme
legislative e compatibile con le norme contenute nel presente
Statuto.
ART. 17 Rimborso spese
La copertura delle spese di viaggio, pensione e di frequenza
a corsi, lezioni o seminari o comunque ad attività inerenti
gli scopi dell'Associazione è assicurata mediante quote stabilite
come rimborso spese dal C.D. in relazione al variare del costo
della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere
versate a titolo di borse di studio.
ART. 18 Distribuzione degli utili e compensi
dei Soci
E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell'Associazione, salvo quanto imposto dalla legge.
Le prestazioni fornite da parte dei Soci sono normalmente
a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un
incarico professionale o altro incarico, su delibera del Consiglio
Direttivo.
ART. 19 Redazione e conservazione dei Libri
sociali
I libri sociali sono:
a) libro giornale;
b) libro dei Soci;
c) libro degli inventari;
d) libro delle riunioni del C.D.;
e) libro delle Assemblee;
f) libro del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) libro del Collegio dei Probiviri.
ART. 20 Esercizio finanziario e contabilità
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il C.D. redige annualmente il bilancio comprendente il rendiconto
economico e finanziario delle attività dell'Associazione e
lo stato patrimoniale.
I libri sociali di cui all'ART. 19 commi a), b), c), d) ed
e) del presente Statuto sono redatti dal Segretario e conservati
presso la Sede Sociale a disposizione di ogni singolo Socio.
ART. 21 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
nominati dall'Assemblea Ordinaria, anche tra non soci. Esso
dura in carica due anni. Tali membri sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti vigilano, anche singolarmente, sulla
gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio preventivo
ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente
per iscritto all'Assemblea. Essi possono anche assistere all'Assemblea
e alle riunioni del C.D.
In caso che, durante il suo mandato, un membro venga a cessare
dalle funzioni per una qualsiasi causa, il Collegio dei Revisori
dei conti provvede alla nomina di un sostituto provvisorio,
in attesa che la successiva Assemblea dei Soci designi un
nuovo membro.
ART. 22 Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti
ogni due anni dall'Assemblea, anche tra non soci. Tali membri
sono rieleggibili. Esamina i casi disciplinari e propone all'Assemblea
l'espulsione degli associati.
In caso che, durante il suo mandato, un membro venga a cessare
dalle funzioni per una qualsiasi causa, il Collegio dei Probiviri
provvede alla nomina di un sostituto provvisorio, in attesa
che la successiva Assemblea dei Soci designi un nuovo membro.
TITOLO IV: ASSEMBLEA
ART. 23 Assemblea dei Soci: definizione
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto.
I Soci minorenni partecipano ai lavori dell'Assemblea, nei
limiti di cui all'Art.5 del presente Statuto.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dietro
delega scritta. Nessuno può cumulare più di due voti, compreso
il proprio. Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante
legale o persona debitamente autorizzata.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza della dei Soci aventi diritto di voto, e,
in seconda convocazione, con un numero qualsiasi di Soci.
L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, tranne i casi elencati al successivo
articolo 25.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la
partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci, e delibera
con il quorum specificato nell'Art.25 del presente Statuto.
ART. 24 Assemblea dei Soci: modalità di
riunione
L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la Sede Sociale o
altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario
e, comunque, almeno due volte l'anno, dietro convocazione
scritta. L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora
almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è
fatta dal Presidente, o da un suo delegato, per iscritto a
ciascun Socio, a mezzo lettera o e-mail. Nella convocazione
deve essere chiaramente indicato l'Ordine del Giorno.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente
o da un suo delegato. Il segretario della seduta è nominato
dal presidente della seduta.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel Libro dei
Verbali e firmate dal presidente e dal segretario della seduta.
ART. 25 Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) approva il bilancio preventivo ed il Piano Annuale delle
Attività;
b) approva il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale;
c) determina le quote sociali annuali dei Soci Ordinari e
Junior, l'eventuale quota di ammissione per i nuovi Soci Ordinari,
il contributo una-tantum che sarà versato da eventuali nuovi
Soci Sostenitori;
d) ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le
delibere del C.D.;
e) elegge il Presidente dell'Associazione;
f) elegge i membri del C.D.;
g) nomina i Revisori dei conti ed i membri del Collegio dei
Probiviri;
h) elegge gli eventuali sostituti ai membri degli Organi di
cui ai commi e), f), g), qualora sia necessario;
i) delibera l'eventuale adesione dell'Associazione ad altri
Enti;
j) delibera l'ammissione di nuovi Soci ai sensi dell'Art.6
del presente Statuto;
k) delibera l'esclusione di Soci, su proposta del Collegio
dei Probiviri;
l) delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
m) delibera le modifiche dello Statuto;
n) delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;
o) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
dell'Associazione.
Le delibere di cui ai commi l) ed n) sono prese dall'Assemblea
Ordinaria, col voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Le delibere di cui al comma m) sono prese esclusivamente dall'Assemblea
Straordinaria, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere di cui al comma o) sono prese esclusivamente dall'Assemblea
Straordinaria col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26 Scioglimento
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'Assemblea
deliberando e votando conformemente all'Art.28, nomina un
liquidatore, scelto anche tra i non soci. Tale liquidatore,
cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza
notoria, associato o meno, avrà tutti i poteri per realizzare
l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.
ART. 27 Devoluzione dell'attivo
L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando
e votando conformemente all'Art.28, ad uno o più Enti con
finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale
attivo potrà essere ripartito tra i Soci dell'Associazione
disciolta.
ART. 28 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
si fa rinvio al Codice Civile, nonché al D.Lgs. 4 dicembre
1997 n° 460. |