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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCIENZAVIVA

TITOLO I: COSTITUZIONE

ART. 1 Denominazione e durata
E' costituita senza determinazione di durata, un'Associazione senza scopo lucrativo, indipendente, aconfessionale ed apartitica, sotto la denominazione di "ScienzaViva". L'Associazione ha personalità giuridica (DPR 19/10/1977, n. 1001) e si configura come associazione privata, che svolge funzioni di interesse pubblico.
ART. 2 Finalità
L'Associazione nasce dalle esperienze maturate negli anni nel campo della divulgazione scientifica, mediante la mostra interattiva itinerante "Le Ruote Quadrate", collezione di esperimenti interattivi (exhibit) che consentono di fare esperienza diretta di fenomeni naturali, progettata e realizzata dai proff. Pietro Cerreta e Canio Lelio Toglia, ed il Progetto "Adotta un Esperimento", promosso dal prof. Roberto Battiston istituito per diffondere la cultura scientifica nelle scuole superiori italiane, con il coinvolgimento di docenti e studenti in una attività di progettazione e realizzazione di exhibit.
L'Associazione ha i seguenti scopi:

  • Favorire la conoscenza scientifica e tecnologica.
  • Favorire la divulgazione scientifica e tecnologica e la sperimentazione diretta di fenomeni naturali, di apparecchiature scientifiche e di strumenti tecnici ed informatici.
  • Porre in atto iniziative per facilitare l'Apprendimento, riducendo gli svantaggi sociali, economici e personali dell'emarginazione culturale, creata dal non accesso all'istruzione e/o dalla disaffezione per le Scienze, la Cultura e l'Arte.
  • Incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze.
  • Sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie.
  • Stimolare e promuovere formazione, aggiornamento e confronto sulla Cultura, sulle didattiche innovative, sull'autonomia scolastica, e su ogni altro tema ad essi connesso.
  • Contrastare la dispersione scolastica, stimolando la motivazione allo studio, alla lettura ed alla ricerca anche applicata.
  • Promuovere il confronto ed il dialogo tra la Scienza, la Filosofia, la Letteratura e l'Arte.
  • Promuovere l'integrazione e gli scambi culturali tra popoli europei e non.
  • Rivalutare e promuovere la manualità della tradizione artigiana quale espressione di competenza e conoscenza tecnologica.
  • Favorire la comunicazione tra le scuole e tra scuole e mondo del lavoro, istituzioni, università, aziende, mass-media, cittadini, in modo da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.
  • Favorire la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e scientifico-storici.

ART. 3 Attività istituzionali e strumenti
Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti opportuni, sia di propria iniziativa, che in collaborazione con altri Enti, Organizzazioni e privati cittadini. In particolare, l'Associazione si propone di:

- Progettare, realizzare e gestire mostre, conferenze e dibattiti.

- Realizzare progetti, studi e ricerche nel campo della divulgazione scientifica.

- Progettare e realizzare strumenti ed apparecchiature per la sperimentazione diretta di fenomeni naturali.

- Gestire direttamente spazi destinati all'attività coerenti con le finalità dell'Associazione.

- Partecipare a congressi e convegni nazionali ed internazionali.

- Realizzare e pubblicare materiale a stampa, video, software e multimediale.

- Promuovere, organizzare o partecipare a corsi di formazione, corsi scolastici e corsi di aggiornamento. - Raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali.

- Accettare incarichi da terzi per lo svolgimento di ricerche ed iniziative di formazione.

- Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali.


ART. 4 Sede sociale
La sede sociale è in Corso Garibaldi n. 83 a Calitri (Av) e la sede virtuale è presso il sito Web dell'Associazione.

TITOLO II: I SOCI

ART. 5 Status e frequenza

L'Associazione è costituita da Persone, Persone giuridiche, Enti riconosciuti e non, che ne condividano le finalità ed accettino le norme stabilite dal presente statuto.
L'Associazione si compone di Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Junior. Le Persone giuridiche e gli Enti sono rappresentati nell'Associazione da un loro delegato maggiorenne, e hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea.
I Soci Ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale e la eventuale quota di ammissione, si impegnino a partecipare in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.
I Soci Sostenitori sono coloro che, oltre alla quota annuale, versano all'Associazione un contributo una-tantum nella misura minima stabilita dall'Assemblea, o che si mettono a disposizione dell'Associazione gratuitamente al fine di garantire l'espletamento di determinati servizi.
I Soci Junior sono soci minorenni che versano una quota annuale ridotta e partecipano alle attività dell'Associazione.
Tutti i Soci, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative ed hanno il diritto di voto.

ART. 6 Ammissione e quota sociale
L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta di ammissione da parte di chi intende entrare nella compagine associativa. L'eventuale non ammissione dell'aspirante socio deve essere motivata e verbalizzata dal Consiglio Direttivo. Contro il diniego di ammissione è consentito all'aspirante socio di ricorrere all'Assemblea degli associati, la quale delibererà sulla domanda di ammissione con decisione definitiva ed inoppugnabile.
La qualifica di Socio si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota sociale e della eventuale quota di ammissione, nel rispetto degli importi e delle modalità fissate dall'Assemblea. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto nell'ART. 8 del presente Statuto.
ART. 7 Obblighi dei Soci
I Soci sono obbligati alla piena osservanza dello Statuto, delle deliberazioni validamente fatte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo nonché al rispetto dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri.
I Soci sono obbligati a versare la quota sociale annua nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea.
ART. 8 Recesso ed esclusione
Il Socio può recedere mediante presentazione di atto scritto da comunicare con raccomandata A.R. all'Assemblea almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea stessa. Il Socio all'atto del recesso non ha diritto al rimborso della quota sociale e dell'eventuale quota di ammissione.
Il Socio è escluso:
a) per morosità, ovvero mancato pagamento nei termini previsti;
b) per inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi sociali;
c) per comportamento contrario allo spirito istituzionale dell'Associazione o per violazione delle norme di civile convivenza.
L'accertamento delle suddette circostanze è demandato, direttamente o su segnalazione di uno o più Soci, al Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio. Il Socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.


TITOLO III: AMMINISTRAZIONE

ART. 9 Organi Gli organi dell'Associazione sono:

a) Presidente;
b) Vicepresidente;
c) Consiglio Direttivo;
d) Assemblea dei Soci;
e) Collegio dei Revisori dei Conti;
f) Collegio dei Probiviri;

ART. 10 Presidente: status e funzioni
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Egli è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, è responsabile dell'elaborazione della proposta di Piano Annuale di Attività dell'Associazione ed inoltre ha la rappresentanza in giudizio e la firma dell'Associazione in tutte le questioni di carattere finanziario, per la quale può concedere delega ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno espletate dal Vicepresidente.
ART. 11 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre membri eletti dall'Assemblea. Il C.D. nomina il Vicepresidente scegliendolo nel suo seno, ed il Segretario e il Tesoriere scegliendoli tra i Soci.
ART. 12 Nomina e durata del C.D.
I membri eleggibili del C.D. vengono nominati ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Non vi è limite al numero di rielezioni dei membri del C.D.
Nel caso in cui, durante il suo mandato, un membro del C.D. venga a cessare dalle funzioni per una qualsiasi causa, il C.D. provvede alla nomina di un sostituto provvisorio e convoca l'Assemblea dei Soci per designare un nuovo membro.
ART. 13 Deliberazioni del C.D.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto per procura o per corrispondenza è ammesso. Nessuno può cumulare più di due voti, compreso il proprio. In caso di parità di voti prevale la decisione cui perviene il Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio vengono raccolte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario. Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e del Segretario.
ART. 14 Poteri del C.D.
Il C.D. ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione e fare, o autorizzare, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea ai sensi dell'ART. 25 del presente Statuto. In particolare esso ha ampia facoltà nell'attuazione di ogni iniziativa nel rispetto degli scopi statutari.
ART. 15 Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) fondo sociale;
b) eventuali somme accantonate costituite con le eccedenze di bilancio;
c) ogni bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal Libro degli Inventari;

ART. 16 Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contributi versati una-tantum dai Soci Sostenitori;
c) sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti Pubblici, anche sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
d) finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi;
e) liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla Legge, anche sotto riserva di destinazione speciale, imposta dal donatore o dal testatore;
f) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale;
g) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo;
h) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
i) proventi derivanti da corsi, seminari, attività museale e di formazione didattica e professionale, ospiti residenti per convegni o attività di studio, ricerca e tirocinio;
j) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
ART. 17 Rimborso spese
La copertura delle spese di viaggio, pensione e di frequenza a corsi, lezioni o seminari o comunque ad attività inerenti gli scopi dell'Associazione è assicurata mediante quote stabilite come rimborso spese dal C.D. in relazione al variare del costo della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere versate a titolo di borse di studio.
ART. 18 Distribuzione degli utili e compensi dei Soci
E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo quanto imposto dalla legge. Le prestazioni fornite da parte dei Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico, su delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 19 Redazione e conservazione dei Libri sociali
I libri sociali sono:
a) libro giornale;
b) libro dei Soci;
c) libro degli inventari;
d) libro delle riunioni del C.D.;
e) libro delle Assemblee;
f) libro del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) libro del Collegio dei Probiviri.
ART. 20 Esercizio finanziario e contabilità
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il C.D. redige annualmente il bilancio comprendente il rendiconto economico e finanziario delle attività dell'Associazione e lo stato patrimoniale.
I libri sociali di cui all'ART. 19 commi a), b), c), d) ed e) del presente Statuto sono redatti dal Segretario e conservati presso la Sede Sociale a disposizione di ogni singolo Socio.
ART. 21 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Ordinaria, anche tra non soci. Esso dura in carica due anni. Tali membri sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'Ente; esaminano il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'Assemblea. Essi possono anche assistere all'Assemblea e alle riunioni del C.D.
In caso che, durante il suo mandato, un membro venga a cessare dalle funzioni per una qualsiasi causa, il Collegio dei Revisori dei conti provvede alla nomina di un sostituto provvisorio, in attesa che la successiva Assemblea dei Soci designi un nuovo membro.
ART. 22 Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti ogni due anni dall'Assemblea, anche tra non soci. Tali membri sono rieleggibili. Esamina i casi disciplinari e propone all'Assemblea l'espulsione degli associati.
In caso che, durante il suo mandato, un membro venga a cessare dalle funzioni per una qualsiasi causa, il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina di un sostituto provvisorio, in attesa che la successiva Assemblea dei Soci designi un nuovo membro.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

ART. 23 Assemblea dei Soci: definizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci minorenni partecipano ai lavori dell'Assemblea, nei limiti di cui all'Art.5 del presente Statuto.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dietro delega scritta. Nessuno può cumulare più di due voti, compreso il proprio. Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della dei Soci aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, con un numero qualsiasi di Soci. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne i casi elencati al successivo articolo 25.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci, e delibera con il quorum specificato nell'Art.25 del presente Statuto.
ART. 24 Assemblea dei Soci: modalità di riunione
L'Assemblea dei Soci si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno due volte l'anno, dietro convocazione scritta. L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta.
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta dal Presidente, o da un suo delegato, per iscritto a ciascun Socio, a mezzo lettera o e-mail. Nella convocazione deve essere chiaramente indicato l'Ordine del Giorno.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato. Il segretario della seduta è nominato dal presidente della seduta.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel Libro dei Verbali e firmate dal presidente e dal segretario della seduta.
ART. 25 Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea:
a) approva il bilancio preventivo ed il Piano Annuale delle Attività;
b) approva il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
c) determina le quote sociali annuali dei Soci Ordinari e Junior, l'eventuale quota di ammissione per i nuovi Soci Ordinari, il contributo una-tantum che sarà versato da eventuali nuovi Soci Sostenitori;
d) ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del C.D.;
e) elegge il Presidente dell'Associazione;
f) elegge i membri del C.D.;
g) nomina i Revisori dei conti ed i membri del Collegio dei Probiviri;
h) elegge gli eventuali sostituti ai membri degli Organi di cui ai commi e), f), g), qualora sia necessario;
i) delibera l'eventuale adesione dell'Associazione ad altri Enti;
j) delibera l'ammissione di nuovi Soci ai sensi dell'Art.6 del presente Statuto;
k) delibera l'esclusione di Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri;
l) delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
m) delibera le modifiche dello Statuto;
n) delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;
o) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.
Le delibere di cui ai commi l) ed n) sono prese dall'Assemblea Ordinaria, col voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Le delibere di cui al comma m) sono prese esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria, col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere di cui al comma o) sono prese esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria col voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Scioglimento

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'Assemblea deliberando e votando conformemente all'Art.28, nomina un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associato o meno, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.
ART. 27 Devoluzione dell'attivo
L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'Assemblea, deliberando e votando conformemente all'Art.28, ad uno o più Enti con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i Soci dell'Associazione disciolta.
ART. 28 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile, nonché al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460.